La sicurezza nei luoghi di lavoro non è solo un obbligo normativo, ma un dovere etico per ogni datore di lavoro. Tuttavia, nel corso degli anni, le modalità e le tempistiche della formazione obbligatoria in materia di salute e sicurezza hanno generato non pochi dubbi, specialmente in fase di assunzione di nuovi dipendenti.
Uno dei quesiti più frequenti è proprio questo:
“Quanto tempo ho per formare un nuovo assunto?”
La base normativa di riferimento è l’articolo 37 del D.Lgs. 81/2008, che stabilisce in modo chiaro:
“Il datore di lavoro assicura che ciascun lavoratore riceva una formazione sufficiente ed adeguata in materia di salute e sicurezza sul lavoro, con particolare riferimento a: concetti di rischio, danno, prevenzione, protezione, organizzazione della prevenzione aziendale, diritti e doveri dei soggetti aziendali, organi di vigilanza, controllo e assistenza.”
Ma non finisce qui. Il comma 4 dello stesso articolo specifica che la formazione deve essere erogata nei seguenti casi:
all’inizio del rapporto di lavoro;
in caso di cambio mansione;
con l’introduzione di nuove attrezzature, tecnologie, sostanze o preparati pericolosi.
Per anni, molti hanno fatto riferimento all’Accordo Stato-Regioni del 21 dicembre 2011, che indicava un termine massimo di 60 giorni per completare la formazione obbligatoria dei nuovi assunti.
Questo riferimento ha generato interpretazioni errate: in molti casi, i datori di lavoro ritenevano lecito posticipare la formazione, causando ritardi pericolosi e sanzionabili.
Il nuovo Accordo Stato-Regioni del 17 aprile 2025 è intervenuto proprio per chiarire definitivamente questo aspetto. Il nuovo testo elimina ogni ambiguità e stabilisce quanto segue:
La formazione deve avvenire all’atto della costituzione del rapporto di lavoro.
Questo significa che la formazione deve essere:
erogata prima che il lavoratore inizi le attività lavorative effettive;
pianificata e registrata formalmente fin dal primo giorno di inserimento.
In pratica, non esiste più alcun termine di tolleranza, e l’obbligo di formazione preventiva diventa inequivocabile.
La mancata formazione dei lavoratori può comportare:
sanzioni economiche per il datore di lavoro;
sospensione dell’attività in caso di controllo da parte degli enti ispettivi;
responsabilità penali in caso di infortuni sul lavoro.
Inoltre, il lavoratore non può essere considerato realmente operativo se non ha ricevuto la formazione prevista: ciò può compromettere anche la validità di eventuali coperture assicurative.
Ecco i passaggi fondamentali da seguire per essere in regola:
Programmare la formazione già in fase di assunzione o onboarding.
Scegliere enti formativi accreditati per garantire la validità dei corsi.
Documentare tutto, conservando attestati e registri.
Prevedere aggiornamenti periodici secondo la mansione e i rischi specifici.
Con l’entrata in vigore del nuovo Accordo del 17 aprile 2025, non ci sono più alibi né interpretazioni soggettive: la formazione sulla sicurezza va fatta subito. Questo garantisce non solo il rispetto della normativa, ma soprattutto la protezione effettiva di chi lavora.